statuto sociale

lo statuto del cineclub bolzano

 

 

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CINECLUB BOLZANO - FILMCLUB BOZEN

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB BOLZANO ETS (Ente del Terzo Settore)

 

Art.1 - Denominazione e principi generali

  1. Il Cineclub Bolzano ETS, fondato a Bolzano con atto costitutivo del 01.02.1969, è un’ associazione culturale che ha sede e svolge la propria attività culturale annuale nei locali situati a Bolzano in via Roen 6, nell’interrato dello stabile di proprietà comunale, p.ed. 2503  cc. Gries.
  2. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art.2 – Finalità

  1. Il Cineclub Bolzano ETS persegue come finalità la propagazione della cultura cinematografica e audiovisiva.
  2. L’ associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’ associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali.

Art.3 – Attività di interesse generale

  1. Al fine di proseguire le finalità di cui all’art.2. l’associazione svolge attività di interesse generale nell’ambito dell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

           Nello specifico, l’Associazione propone corsi, seminari, conferenze, proiezioni, dibattiti, festival, concorsi sociali e produzione di audiovisivi amatoriali

Art. 4 - Attività diverse

  1. L’associazione potrà svolgere attività di natura diversa ai sensi e nei limiti di cui all’art.6 del Dlgs. N. 117/2017.
    Tali attività avranno esclusivamente carattere secondario e strumentale.

Art.5 - Durata

  1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6 - Domanda di ammissione

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
  3. Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’ atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’ accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’ assemblea generale.
  5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’ associato minorenne.
  6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 - Diritti dei soci

       L’ associazione è costituita da:

  1. soci ordinari
  2. soci sostenitori
  3. soci onorari

Sono soci ordinari quelli la cui domanda d’ammissione è stata accolta dal Consiglio direttivo, in regola con la quota associativa annua.

Sono soci onorari le persone che su proposta del Consiglio direttivo vengano nominate tali dall’Assemblea dei soci a riconoscimento dell’opera svolta moralmente o materialmente a favore dell’Associazione. I soci onorari non corrispondono quote sociali e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento, nonché di informazione e di controlli stabiliti dalla legge e dallo Statuto, tra i quali la possibilità di esaminare i libri sociali.

Sono soci sostenitori quelli la cui domanda d’ammissione è stata accolta dal Consiglio direttivo e la cui quota associativa annua corrisponde almeno al triplo della quota ordinaria.

Art. 8 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’ associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo o arrechi danni al buon andamento del sodalizio.
  4. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

Art. 9 - Organi

Gli organi sociali sono:

  1. l’ Assemblea generale dei soci
  2. il Presidente
  3. il Consiglio direttivo

Art. 10 - Assemblea

  1. L’ assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’ atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
  3. L’ assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere par te alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 - Compiti dell’ assemblea

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
  2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all’ anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendi conto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’ assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, nonché in merito all’ approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nelle competenze dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti ad esame.
  4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’ assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’ assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  6. L’ assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario, e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Validità assembleare

  1. L’ assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’ assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria quanto l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

  1. L’ assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica.
  2. Essa può essere convocata da: il presidente, il consiglio direttivo, almeno 1/5 dei soci con motivazioni scritte inserite nell’avviso di convocazione.
  3. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

       - approvazione e modificazione dello statuto sociale

       - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

       - scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea da un minimo di 5 ad un massimo di 11, membri scelti all’interno dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la diffusione.

Art. 16 - Dimissioni

  1. Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora per dimissioni o per qualsiasi al tra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  • tutti gli atti riguardanti l’ Amministrazione dell’associazione ed il conseguimento dei suoi fini, eccettuati solo i poteri che, per il presente statuto, sono riservati all’assemblea dei soci;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’ anno e convocare l’ assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’ approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si rendessero necessari, che devono essere sottoposti all’ approvazione definitiva dell’assemblea dei soci;
  • nominare, di volta in volta, commissioni tecniche e culturali i cui componenti possano essere scelti anche al di fuori del Consiglio direttivo e partecipare alle riunioni di questo, quando ne siano chiamati, con voto consultivo;
  • indire e organizzare festival, seminari, conferenze, proiezioni, concorsi e quant’altro idoneo allo sviluppo dell’attività sociale;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 19 - Il bilancio

  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’ approvazione assembleare.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati. Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il tesoriere si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Anno sociale

L’ anno sociale e l’ esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Patrimonio sociale

  1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione.
  2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.
  3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 26 - Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’ associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’ esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
  2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’ altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’ evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  3. L’ altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’ arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’ arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
  4. L’ arbitrato avrà sede in Bolzano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
  5. Il socio che non volesse sottostare all’ arbitrato o non ne accettasse il responso sarà senz’altro considerato dimissionario.

Art. 27 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci presenti, esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’ assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’ autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, nonché al Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche sotto dicitura “Codice del Terzo Settore").

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